Art. 8.
(Giunta).

      1. La giunta è l'organo esecutivo dell'Osservatorio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. Dei suddetti membri almeno due devono essere eletti in rappresentanza dei ricercatori. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei membri della giunta medesima.
      2. La giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
      3. La giunta nomina tra i suoi membri un vice presidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
      4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
      5. La giunta, oltre a predisporre, ai fini dell'approvazione da parte del consiglio, il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo:

          a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione

 

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e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale di cui all'articolo 10, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

          b) delibera sulla partecipazione dell'Osservatorio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali nonché sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

          c) delibera l'istituzione di uffici distaccati.

      6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientra nelle competenze riservate al consiglio o al presidente.
      7. La giunta delibera altresì in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
      8. Le riunioni della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
      9. Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
      10. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze della giunta.